Gli uffici per le relazioni con il pubblico (URP) sono enti istituiti in Italia con il Decreto legislativo 29/93 (abrogato dal D.lgs 165/2001) e resi obbligatori grazie alla legge 150/2000. Il decreto ha disposto che le amministrazioni pubbliche individuino, nell’ambito della propria struttura, uffici per le relazioni con il pubblico al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Essi hanno l’obiettivo di agevolare i rapporti tra ente pubblico e cittadini, garantendo il diritto d’accesso agli atti e favorendo la trasparenza amministrativa. Si potrebbe dire che è la “prima linea” dell’amministrazione. Gli URP aiutano il cittadino ad orientarsi nella pubblica amministrazione e a trovare le risposte di cui ha bisogno. Per il suo carattere fortemente “relazionale” ha bisogno di personale specializzato e fortemente motivato.
Essi provvedono al servizio all’utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché all’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti (art. 12). Un passo avanti in questo campo è stato fatto con la legge n. 150 del 7 giugno 2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), la quale stabilisce che le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l’ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l’ufficio per le relazioni con il pubblico (URP N.d.R.) (art. 6).