In Italia, ai sensi dell’art. 31 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, viene indicato come promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l’offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento ovvero l’unica figura professionale che in rappresentanza di un intermediario abilitato, cioè di una banca, di una Società di intermediazione mobiliare (Sim) o di una Società di Gestione del Risparmio (SGR), può svolgere nei confronti dei risparmiatori attività di promozione e collocamento di strumenti finanziari e servizi d’investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’intermediario per il quale opera.

Per legge, l’attività del promotore finanziario può essere svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto: i promotori finanziari sono, dunque, agenti monomandatari, possono, cioè, vendere soltanto prodotti finanziari per conto dell’istituto finanziario per il quale lavorano, ma comunque di qualsiasi emittente, pena la radiazione dall’Albo.

Requisiti necessari per svolgere l’attività di promotore

Per poter esercitare la professione, il promotore finanziario deve essere iscritto all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari che dal 1º gennaio 2009 non è più tenuto dalla Consob, bensì dall’Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari.

La struttura decentrata dell’Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari dal 1° gennaio 2011 si compone di due sezioni.

La Sezione I, con sede a Roma, è l’ufficio competente per i promotori finanziari con residenza nelle Regioni Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Abruzzo e Marche.

La Sezione II, con sede a Milano, è l’ufficio competente per i promotori finanziari con residenza nelle Regioni Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige.

L’accesso all’Albo è regolato dal decreto del Ministero del Tesoro n. 472/98, che definisce i requisiti di onorabilità e di professionalità necessari per l’iscrizione; per essere iscritti all’Albo dei promotori finanziari bisogna infatti:

  • essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e non trovarsi in determinate situazioni impeditive;
  • essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
  • aver superato la prova valutativa o essere in possesso dei requisiti di professionalità individuati dalla Consob.

Requisiti di onorabilità

All’aspirante promotore si richiede di:

  • non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 del Codice Civile);
  • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della normativa antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    • a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    • alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267 (Disposizioni penali in materia di società e di consorzi);
    • alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia ovvero per un delitto in materia tributaria;
    • alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque reato non colposo.

Requisiti di professionalità

Oltre a possedere i requisiti di onorabilità, gli aspiranti promotori devono essere in possesso di un titolo di studio almeno pari al diploma di scuola media superiore, conseguito al termine di corsi di durata quinquennale (sono validi anche i corsi di durata quadriennale, completati dall’anno integrativo).

Possono ottenere di essere iscritti di diritto all’Albo coloro che risultino essere in possesso di specifici requisiti di professionalità (disciplinati dall’art. 4 del Decreto sopra citato) ed in particolare:

  • agenti di cambio, iscritti al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero del Tesoro;
  • negoziatori abilitati (art. 7, comma 2, Legge 1/1991);
  • funzionari di banca o d’impresa d’investimento, preposti o responsabili di unità operativa di banca o di impresa d’investimento. Questi soggetti devono aver svolto per almeno un triennio uno dei servizi di investimento previsti dall’art. 1, comma 5, del decreto legge 58/1998;
  • funzionari di banca addetti alla commercializzazione di prodotti finanziari della banca (l’attività deve essere stata svolta per un periodo di tempo complessivamente pari ad un triennio);
  • responsabili del controllo interno.

La prova valutativa

Il requisito di professionalità, salvo per i casi indicati dalla Consob, si ottiene superando un esame organizzato dall’Organismo. L’esame, della durata di 85 minuti, è composto da 60 domande a risposta multipla: a 40 domande viene attribuito un punteggio di 2 punti e alle restanti 20 un punteggio pari ad 1 punto, per un totale di 100. L’esame risulta superato se vengono totalizzati almeno 80 punti. L’esame si svolge in modo informatico: ad ogni candidato viene assegnata una postazione con un pc e si svolge direttamente dal sito internet dell’organismo (www.albopf.it) una volta inserite le credenziali fornite nel momento della registrazione. L’esito è immediato al momento della chiusura della prova. Le domande della prova valutativa sono estratte a caso su un database di 5.000 quesiti, consultabili dal sito dell’organismo.

Normativa di riferimento

  • D.lgs. n. 385 del 1º settembre 1993 Testo Unico Bancario
  • D.lgs. n. 415 del 23 luglio 1996 Decreto Eurosim
  • D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
  • Delibera Consob n. 11745 del 9 dicembre 1998 Modifiche al Regolamento concernente la disciplina degli intermediari
  • Delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari
  • Delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 Inizio di operatività dell’Organismo di cui all’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Libro VIII, parti II e III, del regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007